06 Ottobre 2011
Nuove indicazioni contenute negli avvisi di accertamento - Bozza di modello
Nel nuovo modello di accertamento "esecutivo" sono presenti varie indicazioni relative al pagamento degli importi, la cui entità muta a seconda delle scelte compiute dal contribuente.
Infatti, nel momento in cui questi riceve l'accertamento, ha davanti a sè le seguenti opportunità:
- inviare domanda di adesione, sospendendo in tal modo il termine per il ricorso per 90 giorni;
- pagare le somme fruendo dell'acquiescenza, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un terzo (un sesto se l'accertamento non è stato preceduto nè da un PVC nè da un invito al contraddittorio definibili);
- presentare ricorso versando un terzo delle maggiori imposte accertate e dei relativi interessi;
- definire in via agevolata le sanzioni ad un terzo, e presentare ricorso per l'imposta.
Se il pagamento delle somme che il contribuente deve versare avviene oltre il termine per il ricorso, occorre corrispondere gli aggi nella misura del 9% e gli interessi di mora. Non sono invece irrogabili le sanzioni amministrative del 30% sugli omessi versamenti (art. 29 del DL 78/2010, che inibisce espressamente l'operatività dell'art. 13 del DLgs. 471/97).