05 Ottobre 2011
Determinazione dell'imposta evasa - Assenza di elementi che facciano pensare a costi - Rilevanza dei soli ricavi (Cass. 4.10.2011 n. 35858)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 4.10.2011 n. 35858, ha stabilito che, in presenza di fatture che attestino ricavi in grado di condurre ad un'imposta superiore alla prescritta soglia di punibilità ed in assenza di elementi che facciano pensare all'esistenza di costi - non addotti dagli imputati in ragione dell'assenza di documentazione contabile - è legittima la condanna per omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA.
Non è corretto, inoltre, ritenere che le fatture false non possano assumere rilevanza per definire la base imponibile. Come stabilito da Cass. 20.10.2008 n. 39177, in ottemperanza alle disposizioni tributarie, sia nazionali che comunitarie, il soggetto che emette fatture per operazioni inesistenti deve versare l'imposta nella misura indicata. Ciò indipendentemente dal fatto che l'IVA sia stata o meno incassata. Ne consegue l'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini IVA, ex art. 8 del DPR 322/98, e, in caso contrario, ove sia superata la prevista soglia di punibilità, l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 5 del DLgs. 74/2000. Tale soglia, si ricorda, è stata ridotta da 77.468,53 euro a 30.000,00 euro dall'art. 2 co. 36-vicies semel lett. f) del DL 138/2011 convertito.