27 Aprile 2011
Fatture riportanti l'indicazione generica delle prestazioni di servizi oggetto di fatturazione - Legittimità dell'accertamento (C.T. Reg. Torino 31.3.2011 n. 9/15/11)
L'accertamento analitico-induttivo (artt. 39 co. 1 lett. d) del DPR 600/73 e 54 co. 2 del DPR 633/72) è legittimo ove i verificatori rinvengano varie violazioni relative anche alla contabilità, nella specie:
- inosservanza dell'art. 21 co. 2 lett. b) del DPR 633/72, ove è previsto che la fattura deve contenere la natura, la quantità e la qualità dei beni e servizi oggetto dell'operazione;
- scostamento dei ricavi rispetto all'applicazione degli studi di settore;
- divergenza tra reddito dichiarato e reddito presunto sulla base del c.d. "redditometro".
Per ciò che concerne il primo aspetto, i giudici hanno accolto la tesi erariale, secondo cui il menzionato art. 21 prescrive che la fattura debba contenere non l'indicazione complessiva delle prestazioni di servizi, ma la specificazione sia delle ore di manodopera impiegata e del relativo prezzo orario sia dell'importo e della quantità dei beni ceduti.