15 Maggio 2011
Massime del Consiglio notarile di Milano
Il Consiglio Notarile di Milano, nella massima 5.4.2011 n. 117, in ordine alla data di riferimento della perizia di stima nei conferimenti in natura secondo il regime ordinario, ha precisato che la valutazione circa l'aggiornamento della relazione può essere altresì svolta con riferimento alla "effettiva esecuzione" del conferimento in natura.
In particolare, in forza dell'applicazione analogica del termine prescritto dagli articoli 2343-ter co. 2 lett. b) e 2440 co. 4 c.c., può comunque ritenersi sufficientemente aggiornata una relazione di stima che si riferisca a una data non antecedente il termine di sei mesi rispetto alla esecuzione del conferimento.
Detto termine deve ritenersi rispettato qualora:
a) l'atto costitutivo con conferimento in natura venga perfezionato entro i sei mesi dalla data di riferimento della relazione di stima;
b) la deliberazione di aumento di capitale con conferimento in natura venga assunta entro i sei mesi dalla data di riferimento della relazione di stima, con contestuale esecuzione del conferimento;
c) la deliberazione di aumento di capitale con conferimento in natura venga assunta entro i sei mesi dalla data di riferimento della relazione di stima e stabilisca, quale termine finale di sottoscrizione ai sensi degli articoli 2439 co. 2 e 2481-bis co. 3 c.c., una data non successiva ai sei mesi dalla data di riferimento della relazione di stima.
Resta ferma, peraltro, la massima 10.4.2001 n. V, dove si ritiene che, in linea di principio, la relazione di stima richiesta dagli articoli 2343 e 2465 c.c. sia sufficientemente aggiornata allorché riferita ad una data non anteriore di quattro mesi rispetto alla "costituzione della società" o alla "deliberazione di aumento di capitale".